STATUTO

STATUTO

POLISPORTIVA SORISOLESE

- Associazione Sportiva Dilettantistica -

STATUTO SOCIALE

POLISPORTIVA SORISOLESE

- Associazione Sportiva Dilettantistica -

STATUTO SOCIALE

FINALITÀ E STRUTTURE

 

1. Costituzione e sede

È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro denominata:
Polisportiva Sorisolese – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Sorisole, Via San Carlo, 36.
I colori sociali dell’Associazione sono bianco e azzurro.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

 

2. Carattere dell’Associazione

La Polisportiva Sorisolese è un gruppo che fa parte dell’Oratorio di Sorisole.
L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario, non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

 

3. Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

4. Finalità

Finalità principale dell’Associazione è la proposta costante di sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo.
Questa finalità è perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di ciascuna delle discipline proposte.
L’Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione umana della persona e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva.
L’Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI stesso e delle rispettive Federazioni sportive nazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

5. Collaborazione con altre Associazioni

La Polisportiva Sorisolese ha, tra le sue finalità, quella di collaborare attivamente con altre Associazioni sportive e non, alla promozione dello sport quale servizio sociale rivolto a tutte le fasce di età.
Questa collaborazione si può tradurre in accordi di programma come quello attualmente stipulato con l’Associazione Sportiva “Bikers Petosino” denominato Scuola MTB Sorisole-Petosino finalizzato alla promozione della MTB nelle giovani generazioni a partire dalla categoria “Giovanissimi”.
Questi accordi potranno essere stipulati dal Consiglio Direttivo anche per altri settori sulla base di proposte che siano verificate perfettamente in linea con le finalità della Polisportiva Sorisolese.

 

SOCI

 

6. I Soci

Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
Potranno inoltre essere Soci, le Associazioni e i Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione.
Potranno, infine, essere Soci sia Enti Pubblici che Privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali o umanitari.
Le modalità di iscrizione all’Associazione sono precisate nell’apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
I Soci si distinguono in:
Soci Fondatori: coloro che intervengono nella fase costitutiva dando vita all’Associazione;
Soci Ordinari: coloro che pagano la quota sociale annuale;
Soci Sostenitori: coloro che effettivamente sostengono finanziariamente o con la loro opera l’Associazione stessa (Consiglio Direttivo, Direttori Tecnici, Coordinatori Tecnici);
Soci Atleti: tutti i tesserati alle Federazioni per l’Associazione i quali sono vincolati alla medesima e non possono trasferirsi se non preventivamente autorizzato dall’Associazione.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

 

7. Dovere dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

 

8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato CSI di Bergamo.
I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto
versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

9. Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono i seguenti:
• L’Assemblea Generale dei soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente

 

ASSEMBLEA GENERALE

 

10. Partecipazione all’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione.
Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno m occasione della sua convocazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione.

 

11. Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In seduta ordinaria
Approva i bilanci preventivi e consuntivi;
Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
Ogni tre anni elegge i membri del Consiglio Direttivo mediante scheda unica la quale deve contenere l’espressione massima di otto preferenze;
Fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardi nei versamenti.

 

12. Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.
L’Assemblea si riunisce, sia in seduta straordinaria che in seduta ordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante lettera d’invito ovvero di fax o di messaggio di posta elettronica e l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio.
Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.
In caso di assenza il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente.
Non possono partecipare all’Assemblea coloro che risultano colpiti da sanzioni disciplinari (federali e sociali) ancora in corso di esecuzione o che non sono in regola con le quote associative.

 

13. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere sono adottate sempre a maggioranza dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti.

 

14. Forma di votazione dell’Assemblea

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
Il Presidente ha voto decisivo nel ballottaggio.
Le deliberazioni dell’Assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono restare depositate presso la Sede Sociale a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

 

15. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni.
Esso è composto dai seguenti soggetti:
15 membri eletti dall’Assemblea;
Il Presidente Onorario;
Il Rappresentante Ecclesiale (di diritto);
Uno o più segretari nominati a discrezione dal Consiglio Direttivo;
Un coordinatore tecnico nominato dal Consiglio Direttivo per ogni disciplina per la quale lo stesso ne consideri essenziale la presenza.
Segretari e Coordinatori possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo e partecipano alle riunioni dello stesso con diritto di voto.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà ricoprire un ben preciso incarico.
I membri eletti devono essere maggiorenni.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvederà mediante votazioni separate all’elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica dal giorno della sua elezione fino alla successiva Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario l’intero Consiglio.
In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

 

16. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in e/capitale, per la gestione dell’Associazione;
Le decisioni relative alle attività ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
La redazione annuale e la presentazione in Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
La fissazione delle quote sociali;
La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
La facoltà di nominare, tra gli aderenti all’Associazione, un Presidente Onorario;
La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
Delibera su tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci che ottengano l’approvazione della maggioranza dei convenuti;
In seduta straordinaria
Delibera le modifiche al presente Statuto;
Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalle legge.

 

17. Riunioni del Consiglio Direttivo

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente e su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei membri ed in seconda convocazione dopo un’ora qualunque sia il numero dei convenuti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le assenze dalle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere espressamente e tempestivamente giustificate.
Dopo cinque assenze ingiustificate il soggetto decade dal Consiglio Direttivo.
Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

 

18. Compiti del Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’ Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari generali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’Osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

19. Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

20. Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

 

21. Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

 

22. Segretario e Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte dal segretario per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario e revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

 

23. Il Presidente Onorario

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo all’inizio del mandato e resta in carica fino alla decadenza dello stesso.
È membro del Consiglio Direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con diritto di voto.
Può essere nominato Presidente Onorario dell’Associazione qualunque socio che si è distinto nel tempo per fedeltà e dedizione all’Associazione stessa.

 

IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO

 

24. Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

 

25. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione.

 

NORME GENERALI E SOCIALI

 

26. Esercizi sociali

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottopone, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

 

27. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

 

28. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
In mancanza di accordo, alla nomina dello stesso provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

 

29. Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

FINALITÀ E STRUTTURE

1. Costituzione e sede

È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro denominata:
Polisportiva Sorisolese – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Sorisole, Via San Carlo, 36.
I colori sociali dell’Associazione sono bianco e azzurro.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

2. Carattere dell’Associazione

La Polisportiva Sorisolese è un gruppo che fa parte dell’Oratorio di Sorisole.
L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario, non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

3. Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

4. Finalità

Finalità principale dell’Associazione è la proposta costante di sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo.
Questa finalità è perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di ciascuna delle discipline proposte.
L’Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione umana della persona e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva.
L’Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI stesso e delle rispettive Federazioni sportive nazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

5. Collaborazione con altre Associazioni

La Polisportiva Sorisolese ha, tra le sue finalità, quella di collaborare attivamente con altre Associazioni sportive e non, alla promozione dello sport quale servizio sociale rivolto a tutte le fasce di età.
Questa collaborazione si può tradurre in accordi di programma come quello attualmente stipulato con l’Associazione Sportiva “Bikers Petosino” denominato Scuola MTB Sorisole-Petosino finalizzato alla promozione della MTB nelle giovani generazioni a partire dalla categoria “Giovanissimi”.
Questi accordi potranno essere stipulati dal Consiglio Direttivo anche per altri settori sulla base di proposte che siano verificate perfettamente in linea con le finalità della Polisportiva Sorisolese.

SOCI

6. I Soci

Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
Potranno inoltre essere Soci, le Associazioni e i Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione.
Potranno, infine, essere Soci sia Enti Pubblici che Privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali o umanitari.
Le modalità di iscrizione all’Associazione sono precisate nell’apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
I Soci si distinguono in:
Soci Fondatori: coloro che intervengono nella fase costitutiva dando vita all’Associazione;
Soci Ordinari: coloro che pagano la quota sociale annuale;
Soci Sostenitori: coloro che effettivamente sostengono finanziariamente o con la loro opera l’Associazione stessa (Consiglio Direttivo, Direttori Tecnici, Coordinatori Tecnici);
Soci Atleti: tutti i tesserati alle Federazioni per l’Associazione i quali sono vincolati alla medesima e non possono trasferirsi se non preventivamente autorizzato dall’Associazione.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

7. Dovere dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato CSI di Bergamo.
I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto
versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

9. Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono i seguenti:
• L’Assemblea Generale dei soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente

ASSEMBLEA GENERALE

10. Partecipazione all’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione.
Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno m occasione della sua convocazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione.

11. Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In seduta ordinaria
Approva i bilanci preventivi e consuntivi;
Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
Ogni tre anni elegge i membri del Consiglio Direttivo mediante scheda unica la quale deve contenere l’espressione massima di otto preferenze;
Fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardi nei versamenti.

12. Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.
L’Assemblea si riunisce, sia in seduta straordinaria che in seduta ordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante lettera d’invito ovvero di fax o di messaggio di posta elettronica e l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio.
Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.
In caso di assenza il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente.
Non possono partecipare all’Assemblea coloro che risultano colpiti da sanzioni disciplinari (federali e sociali) ancora in corso di esecuzione o che non sono in regola con le quote associative.

13. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le delibere sono adottate sempre a maggioranza dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti.

14. Forma di votazione dell’Assemblea

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
Il Presidente ha voto decisivo nel ballottaggio.
Le deliberazioni dell’Assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono restare depositate presso la Sede Sociale a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

15. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni.
Esso è composto dai seguenti soggetti:
15 membri eletti dall’Assemblea;
Il Presidente Onorario;
Il Rappresentante Ecclesiale (di diritto);
Uno o più segretari nominati a discrezione dal Consiglio Direttivo;
Un coordinatore tecnico nominato dal Consiglio Direttivo per ogni disciplina per la quale lo stesso ne consideri essenziale la presenza.
Segretari e Coordinatori possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo e partecipano alle riunioni dello stesso con diritto di voto.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà ricoprire un ben preciso incarico.
I membri eletti devono essere maggiorenni.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvederà mediante votazioni separate all’elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica dal giorno della sua elezione fino alla successiva Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario l’intero Consiglio.
In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

16. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in e/capitale, per la gestione dell’Associazione;
Le decisioni relative alle attività ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
La redazione annuale e la presentazione in Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
La fissazione delle quote sociali;
La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
La facoltà di nominare, tra gli aderenti all’Associazione, un Presidente Onorario;
La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
Delibera su tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci che ottengano l’approvazione della maggioranza dei convenuti;
In seduta straordinaria
Delibera le modifiche al presente Statuto;
Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalle legge.

17. Riunioni del Consiglio Direttivo

Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente e su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei membri ed in seconda convocazione dopo un’ora qualunque sia il numero dei convenuti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le assenze dalle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere espressamente e tempestivamente giustificate.
Dopo cinque assenze ingiustificate il soggetto decade dal Consiglio Direttivo.
Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

18. Compiti del Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’ Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari generali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’Osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

19. Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

20. Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

21. Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

22. Segretario e Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte dal segretario per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario e revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

23. Il Presidente Onorario

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo all’inizio del mandato e resta in carica fino alla decadenza dello stesso.
È membro del Consiglio Direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con diritto di voto.
Può essere nominato Presidente Onorario dell’Associazione qualunque socio che si è distinto nel tempo per fedeltà e dedizione all’Associazione stessa.

IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO

24. Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

25. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione.

NORME GENERALI E SOCIALI

26. Esercizi sociali

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottopone, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

27. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

28. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
In mancanza di accordo, alla nomina dello stesso provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

29. Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data: 26/11/2005

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data: 26/11/2005

Firmato
Il Presidente dell'Assemblea

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Il Segretario dell'Assemblea

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Il Presidente dell'Assemblea

Firmato
Il Segretario dell'Assemblea

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